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[1]E' fatto obbligo agli interessati di entrambe le Alte Parti contraenti di chiedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e degli Accordi la regolazione di eventuali pendenze.

[2]L'Autorita' cui la domanda sara' rivolta, dovra' definire tutto entro sei mesi dal ricevimento della domanda.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~convenzione-art17 · fonte del testo