Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Art. 17 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' fatto obbligo agli interessati di entrambe le Alte Parti contraenti di chiedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e degli Accordi la regolazione di eventuali pendenze.
[2]L'Autorita' cui la domanda sara' rivolta, dovra' definire tutto entro sei mesi dal ricevimento della domanda.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
