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[1]Se entro il termine massimo di 12 mesi dalla validita' della presente Convenzione e degli allegati Accordi non dovesse esser risoluta amichevolmente l'eventuale divergenza, la controversia sara' risoluta da un arbitro eletto d'accordo fra le parti stesse.

[2]Se le Alte Parti contraenti non andassero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sara' nominato su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

[3]La procedura dell'arbitrato sara' stabilita dall'arbitro stesso.

[4]L'arbitro puo' fare le indagini che giudichera' necessarie e rivolgersi direttamente alle Autorita' centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali sono obbligate a dar corso al piu' presto possibile alle commissioni rogatorie di quest'arbitro.

[5]Ciascuno degli Stati interessati avra' il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

[6]Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite ex aequo et bono dall'arbitro stesso.

[7]Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

[8]Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sara' ammesso appello contro di esse.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~convenzione-art18 · fonte del testo