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[1]A questo bilancio vengono apportate le seguenti rettifiche o aggiunte: (allegato n. 2).

[2]1. - Le attivita' vengono aumentate:

  • a)della differenza risultante fra il valore degli immobili riportati nel conto patrimoniale di cui all'art. 1 ed il valore concordato per gli stessi (allegato n. 3);
  • b)del valore concordato per gli immobili non compresi nel conto patrimoniale citato (allegato n. 4);
  • c)dalla differenza risultante fra il valore dei mobili riassunti nel conto patrimoniale ed il valore concordato per gli stessi (allegato n. 5);
  • d)del valore concordato per i mobili non compresi nel conto patrimoniale (allegato n. 6).

[3]2. - Le passivita' alla lor volta vengono aumentate:

  • a)dalla terza parte dell'aumento delle prestanze verificatesi durante il 1921 (allegato n. 7);
  • b)dall'ammontare dei conti per spese ospedalizie e manicomiali ed in genere per altri oneri provinciali maturatisi fino al giorno dell'effettivo sgombero dell'isola di Veglia e di parte del comune di Castua (allegato n. 8);
  • c)del debito dell'Ospedale provinciale verso il fondo patrimoniale della provincia dell'Istria ammontante a lire 618.938,77.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~convenzione-art2 · fonte del testo