Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Art. 2 (Convenzione)
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[1]A questo bilancio vengono apportate le seguenti rettifiche o aggiunte: (allegato n. 2).
[2]1. - Le attivita' vengono aumentate:
- a)della differenza risultante fra il valore degli immobili riportati nel conto patrimoniale di cui all'art. 1 ed il valore concordato per gli stessi (allegato n. 3);
- b)del valore concordato per gli immobili non compresi nel conto patrimoniale citato (allegato n. 4);
- c)dalla differenza risultante fra il valore dei mobili riassunti nel conto patrimoniale ed il valore concordato per gli stessi (allegato n. 5);
- d)del valore concordato per i mobili non compresi nel conto patrimoniale (allegato n. 6).
[3]2. - Le passivita' alla lor volta vengono aumentate:
- a)dalla terza parte dell'aumento delle prestanze verificatesi durante il 1921 (allegato n. 7);
- b)dall'ammontare dei conti per spese ospedalizie e manicomiali ed in genere per altri oneri provinciali maturatisi fino al giorno dell'effettivo sgombero dell'isola di Veglia e di parte del comune di Castua (allegato n. 8);
- c)del debito dell'Ospedale provinciale verso il fondo patrimoniale della provincia dell'Istria ammontante a lire 618.938,77.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
