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[1]L'Amministrazione provinciale dell'Istria assume a totale suo carico le pensioni per gli impiegati e addetti provinciali ed il patrimonio del rispettivo fondo resta alla stessa integralmente assegnato.

[2]Dal 1° giorno del mese successivo a quello dello sgombero in poi le pensioni per gli impiegati e medici comunali e le pensioni per i maestri invece saranno pagate in relazione alla cittadinanza attuale dei singoli assicurati, ai quali le pensioni saranno corrisposte dalle amministrazioni o dai fondi succeduti all'Amministrazione provinciale dell'Istria.

[3]Indipendentemente dal numero degli aventi diritto cittadini italiani o cittadini jugoslavi i patrimoni dei rispettivi fondi (allegati n. 9 e n. 10) vengono suddivisi in relazione alla chiave generale di cui l'art. 13 della presente convenzione. La quota spettante alla parte jugoslava sara' pero' diminuita dei debiti accertati al 31 dicembre 1920 verso i fondi suddetti ed elencati nell'allegato n. 9.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~convenzione-art3 · fonte del testo