Art. 6 (Convenzione)
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[1]A tacitazione del diritto che in proporzione al quoziente, di cui all'art. 13, spetterebbe a quella parte di territorio istriano sotto sovranita' jugoslava nella preferenza sui 150 posti a disposizione della provincia dell'Istria nel frenocomio di Trieste, viene conteggiato a favore della parte jugoslava una quota proporzionale sul contributo di fiorini centomila pareggiati a L. 120.000, erogato una volta tanto dai fondi della provincia dell'Istria.
[2]Saranno pure consegnate al Regno jugoslavo azioni della Societa' della ferrovia locale Trieste-Parenzo per il valore nominale di L. 29.943,12 (allegato n. 13).
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
