Art. 8 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Enti o persone sedenti o residenti in Jugoslavia salderanno al fondo provinciale dell'Istria e agli altri fondi gestiti dall'Amministrazione provinciale gli importi:
[2]I. - Dovuti a tutto il termine di passaggio:
- 1)a titolo di tassa scolastica (allegato n. 14);
- 2)a titolo di restituzione di Anticipazioni ricevute per qualsiasi titolo e restituibili (allegato n. 15).
[3]II. - Maturati a detto termine a titolo di rifusione di spese sanitarie anche se liquidate appena posteriormente (allegato n. 16).
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
