[1]La presente legge entrera' in vigore nei modi e termini di cui all'art. 2 dell'Accordo anzidetto.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 aprile 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DE VECCHI DI VAL CISMON.
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 2 agosto 1935
