Art. 2 (Approvazione)
[1]La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 della Convenzione anzidetta.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 26 dicembre 1939
