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[1]La presente legge avra' effetto dalla data che sara' fissata con ulteriore scambio di note col Governo della U.R.S.S. per l'entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 marzo 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Grandi - Mosconi - Bottai.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 maggio 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-03-05;451~art2 · fonte del testo