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[1]La presente legge avra' effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931. Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Grandi - Mosconi

[6]- Ciano.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 luglio 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-06-12;825~art2 · fonte del testo