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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Piena ed intera esecuzione e' data, con effetto al l° maggio 1940, all'Accordo fra l'Italia e la svizzera stipulato in Roma il 30 aprile 1940 e riguardante la Ferrovia del Gottardo.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Ciano - Di Revel - Host Venturi - Ricci

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 24 agosto 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1168~art1 · fonte del testo