[1]Per l'ammissione al diritto ad indennita' o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale.

[2]Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento dell'inabilita' nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 25, dalla lettera c) dell'art. 26 e dal comma terzo dell'art. 30 del presente Ordinamento.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art29 · fonte del testo