[1]Per l'ammissione al diritto ad indennita', o pensione del salariato cessato dal rapporto di servizio per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.

[2]Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera g) dell'articolo 31 e dalla lettera d) dell'articolo 32.

[3]La spesa della visita medica e' a carico del salariato.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art35 · fonte del testo