Le entrate della Cassa di previdenza Sono costituite:

  • a)dai contributi dei sanitari;
  • b)dai contributi degli Enti;
  • c)dalla ritenuta sulle pensioni;
  • d)dai versamenti volontari;
  • e)dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
  • f)dalle penalita' e dalle indennita' di mora contemplato dal presente Ordinamento;
  • g)dagli interessi sulle attivita' della Cassa;
  • h)dal sussidio di lire duecentocinquantamila annue concesso per 10 anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art5 · fonte del testo