[1]Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dai sanitari con diritto alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, salvo ricupero degli arretrati a qualsiasi periodo riferibile, in caso di omesso versamento, nonche' il servizio riscattato.
[2]Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento successivamente prestati.
[3]E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il sanitario presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purche' il sanitario stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura od alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi.
[4]Il termine predetto non puo' scadere ne' prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, ne', per i sanitari gia' iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
