[1]Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dai sanitari con diritto alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, salvo ricupero degli arretrati a qualsiasi periodo riferibile, in caso di omesso versamento, nonche' il servizio riscattato.

[2]Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento successivamente prestati.

[3]E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il sanitario presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purche' il sanitario stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura od alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi.

[4]Il termine predetto non puo' scadere ne' prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, ne', per i sanitari gia' iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art40 · fonte del testo