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[1]La presente legge entrera' in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'articolo 35 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - De Bono - De Francisci - Jung - Gazzera - Balbo - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 20 giugno 1933 al 9 maggio 2025
