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[1]La presente legge entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche degli Atti di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla. osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addl 14 dicembre 1933 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ERCOLE.

[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-12-14;1738~art2 · fonte del testo