Art. 1 (Convenzione esercizio della vigilanza trasporto e trasferimento pilatura del riso)
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[1]ALLEGATO
[2]Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.
[3]Addi' 26 ottobre 1953, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze; L'Onorevole EZIO VANONI, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo; e il signor GIUSEPPE CANTONI, commissario dell'Ente nazionale risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e' affidato, a far tempo dal 22 novembre 1952, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:
[6]Ufficiali: Capitano............................................... n. 1 Tenente o sottotenente................................. " 1 ---- Totale ufficiali... n. 2 ---- Sottufficiali: Maresciallo maggiore................................... n. 1 Marescialli capi e ordinari............................ " 4 Brigadieri............................................. " 8 Sottobrigadieri........................................ " 10 ---- Totale sottufficiali... n. 23 ---- Militari di truppa: Finanzieri............................................. n. 12 ----
[7]Totale militari di truppa... n. 12 ----
[8]Il personale suddetto dipende da un Comando servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed e' ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.
Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
