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[1]Convenzione fra l'Italia e l'Austria relativa alla navigazione aerea.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e l'Austria a facilitare, per fini pacifici, le loro relazioni aeree, e, in generale, le relazioni internazionali per via aerea; hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato per loro plenipotenziari, rispettivamente:

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[4]S. E. dott. Italo Balbo, Sottosegretario di Stato per l'aeronautica;

[5]Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

[6]Sig. dott. Antonio Poeschmann, Capo sezione nel Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni, i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[7]Articolo 1.

[8]Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' in tempo di pace agli aeromobili dell'altro Stato contraente, regolarmente in esso immatricolati, la liberta' di passaggio inoffensivo al di sopra del proprio territorio, purche' siano osservate le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

[9]E' inteso, tuttavia, che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, con o senza scalo, passanti al di sopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, da parte di imprese appartenenti all'altra Alta Parte contraente, come pure i ripetuti trasporti commerciali eseguiti da imprese aeree a scopo di lucro, saranno subordinati ad accordi speciali fra le piu' alte autorita' aeronautiche dei due Stati.

[10]Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' inoltre sotto condizione di reciprocita' all'altro Stato contraente il trattamento della nazione piu' favorita, per tutto quanto concerne i reciproci rapporti in materia di navigazione aerea commerciale, tenendo presente il disposto del comma precedente.

[11]Ai sensi della presente Convenzione, per territorio di uno Stato si intendera' il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.

[12]Sono considerati aeromobili, a norma di questa Convenzione, tutti gli aeromobili privati e quelli dello Stato che non sono usati come aeromobili militari, doganali o di polizia.

[13]Sono considerati aeromobili tutti quelli che fanno parte dell'organizzazione militare, o che con contrassegni speciali sono caratterizzati aeromobili militari o che sono comandati da persone in servizio militare.

[14]A norma della presente Convenzione, per aeromobili si intendono tanto gli aeromobili a motore quanto gli sferici.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art1 · fonte del testo