Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 84 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le frontiere comuni delle Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate soltanto sui punti determinati di comune accordo dalle piu' alte autorita' aeronautiche dei due Stati. Le frontiere non comuni saranno sorvolate sui punti che saranno stati fissati dallo Stato interessato.
tolto: E' fin da ora convenuto che tutte le zone di frontiera comuni e non comuni, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito dei propri aeromobili o di altra nazionalita', saranno aperte, senza altra formalita', al transito degli aeromobili appartenenti all'altra Parte contraente.aggiunto: Convenzione-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art12 · fonte del testo