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[1]Durante il volo, non potranno essere gettati o abbandonati in altro modo, oltre la zavorra, se non materie ed oggetti per i quali sia stata accordata autorizzazione speciale da parte dello Stato sorvolato.
[2]Il gettito dei rifiuti da aeromobili in volo deve essere regolato secondo le disposizioni emanate in proposito dallo Stato nel cui territorio avviene il fatto.
Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025
