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[1]Gli aeromobili dovranno essere muniti di segni distintivi chiaramente visibili, e che permetteranno di constatare la loro identita' durante il volo (marche di nazionalita' e di immatricolazione). Dovranno inoltre portare l'indicazione del nome e del domicilio del proprietario.

[2]Gli aeromobili dovranno essere muniti del certificato di immatricolazione e di navigabilita' e di tutti gli altri documenti prescritti nel loro paese di origine, per la navigazione aerea.

[3]Tutti i membri dell'equipaggio che esplicheranno sull'aeromobile una attivita' sottoposta, nel loro paese di origine, ad una autorizzazione speciale, dovranno essere provvisti dei documenti prescritti nel loro paese di origine per la navigazione aerea, e specialmente dei brevetti e delle licenze regolamentari.

[4]Gli altri membri dell'equipaggio dovranno essere muniti di documenti comprovanti la loro occupazione a bordo, la loro professione, la loro identita' e la loro nazionalita'.

[5]I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi dall'una delle Alte Parti contraenti per l'aeromobile o l'equipaggio, saranno validi presso l'altro Stato, allo stesso titolo dei corrispondenti documenti, rilasciati o resi validi dallo Stato stesso.

[6]Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per la navigazione al disopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate ad un suo cittadino dall'altra Parte contraente.

[7]L'equipaggio ed i viaggiatori, finche' non sara' intervenuta Convenzione in contrario, dovranno essere muniti dei documenti obbligatori secondo le prescrizioni in vigore per il traffico internazionale.

[8]Se la navigabilita' di un aeromobile fornito dei necessari documenti diminuisce in seguito in modo tale che la sicurezza dei viaggiatori e' in pericolo, la continuazione del volo dell'aeromobile nel territorio dell'altro Stato puo' essere sottoposta alla condizione che l'aeromobile venga riparato per assicurare la continuazione ininterrotta del volo.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art5 · fonte del testo