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[1]Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radio-comunicazione al di sopra del territorio dell'altra Parte contraente se non quando cio' sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dal loro Stato di origine.
[2]Le due Parti contraenti si riservano il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radio-comunicazione a bordo degli aeromobili, per ragioni di sicurezza.
Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025
