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[1]Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano ed il Regno d'Italia

[2]Fra lo Stato della Citta' del Vaticano ed il Regno d'Italia, e' oggi stipulata la seguente Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella in data 2 agosto 1930, ratificata il 25 maggio 1931.

[3]Art. 1.

[4]Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Regia Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

[5]Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Regia Zecca per la coniazione delle sue monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Testo in vigore dal 25 novembre 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1329~art1 · fonte del testo