Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento, di nichelio e di bronzo non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un milione di lire italiane.

Testo in vigore dal 25 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1329~art5 · fonte del testo