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Lo Stato della Citta' del Vaticano potra' coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente l'importo di un milione e mezzo di lire italiane nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza.
Testo in vigore dal 25 novembre 1942 al 9 maggio 2025
