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[1]La presente Convenzione avra' la durata di dieci anni solari a partire dal 1941 incluso, con la facolta' di denuncia per entrambe le parti, con preavviso di almeno sei mesi.

[2]Essa sara' ratificata al piu' presto possibile.

[3]In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[4]Fatta in Roma, in doppio originale, addi' 20 del mese di giugno 1942-XX.

[5]Per lo Stato della Citta' del Vaticane

[6]F. BORGONGINI DUCA

[7]Nunzio Apostolico

[8]Per il Regno d'Italia,

[9]THAON DI REVEL

[10]Ministro per le finanze

[11]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

[12]Imperatore d'Etiopia

[13]Il Ministro per gli affari esteri

[14]CIANO

Testo in vigore dal 25 novembre 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1329~art9 · fonte del testo