Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della convenzione di cui al precedente articolo sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica. Art. 3.

Testo vigente dal 20 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;59~art2 · fonte del testo