[1]Nuova convenzione cavi sottomarini
[2]Art. 1.
[3]La Ditta assume l'obbligo di eseguire, a richiesta del Ministero, lavori di riparazione, modifica e posa delle linee telegrafiche e telefoniche sottomarine dello Stato. Il Ministero pero' si riserva la facolta' di provvedere ai lavori suddetti anche senza l'intervento della Ditta e senza che ne derivi alla stessa alcun diritto di ricevere compensi di sorta.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
