E' concesso al prof. Evan Gorga a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dalla data della convenzione di cui agli articoli precedenti, per tutta la durata della di lui vita, un assegno vitalizio mensile posticipato ragguagliato al trattamento economico di un funzionario di grado 3° dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato senza alcuna persona a carico, al netto di ogni ritenuta e imposta.

Testo vigente dal 13 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;711~art3 · fonte del testo