Il prof. Evan Gorga, riconoscendo che lo Stato, per l'importante interesse delle varie riferite collezioni di carattere storico, archeologico, artistico, etnografico e bibliografico, ha il dovere e i mezzi per assicurarle al patrimonio nazionale, cede all'Amministrazione dello Stato stesso, e per essa al Ministero della pubblica istruzione, i suoi diritti di proprieta' sul complesso di tali collezioni, costituite dagli oggetti specificamente descritti negli elenchi allegati al presente contratto sotto le lettere A, B, C, D, E e dagli altri oggetti in massa, quali e quanti siano fuori inventario e che saranno inventariati a cura dell'Amministrazione stessa, esistenti nei depositi in cui furono raccolti in dipendenza del sequestro amministrativo disposto con decreto Ministeriale del 9 luglio 1929 o in possesso di creditori del Gorga a titolo di garanzia.

Testo vigente dal 13 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;711~convenzione-art2 · fonte del testo