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[1]Resta inteso che le disposizioni contenute nei trattati ed accordi di cui al secondo comma dell'art. 7 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, stipulati dal Regno di Albania con terzi Stati, resteranno applicabili fino alla data di scadenza in quanto comportino un trattamento piu' favorevole di quello che si rende applicabile in Albania per effetto di questa Convenzione.

[2]E' pertanto, in facolta' dell'importatore di chiedere l'applicazione o dei dazi piu' ridotti stabiliti dalla tariffa doganale dell'Unione o dei dazi convenzionali pattuiti dall'Albania con i terzi Stati fino a quando questi ultimi dazi resteranno in vigore.

[3]I prodotti che in forza di questo articolo sono importati in Albania col dazio convenzionale pattuito dal Governo albanese con terzi Stati non potranno essere introdotti nel restante territorio dell'Unione doganale se non mediante il pagamento della differenza fra il maggior dazio previsto dalla tariffa doganale dell'Unione e quello corrisposto in base alla tariffa convenzionale albanese.

[4]L'Amministrazione doganale dell'Unione adottera' le necessarie misure per l'applicazione di questa disposizione.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art30 · fonte del testo