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[1]La Commissione, in base all'esame degli atti, ha constatato e deliberato, che gli immobili elencati nell'elaborato di stima ai nn. 5, 7, 15, 17-a e 18, e precisamente:

[2]l'edificio della scuola normale di San Grisogono in Zara;

[3]le ex carceri di San Rocco in Zara;

[4]i beni della fondazione di San Michele in Trau';

[5]le case a Ragusa designate nel libro fondiario col nome di Domus Christi;

[6]l'edificio ad uso orfanotrofio a Cattaro;

[7]non sono da considerarsi quale patrimonio provinciale, essendo stati soltanto in amministrazione delle autorita' autonome provinciali, mentre appartenevano a speciali Enti locali, per cui non ha potuto prenderli in considerazione nella ripartizione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art10 · fonte del testo