Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Il fondo provinciale possiede carte di valore nel complessivo ammontare di nominali corone austro-ungariche 440.400. Di queste:

  • a)si trovano presso la Regia Tesoreria provinciale di Zara obbligazioni del prestito Migliorie agrarie del Regno di Dalmazia, corone nominali 23.000;
  • b)vennero rimesse al Ministero del Tesoro in Roma obbligazioni del prestito dello Stato austriaco al 4 per cento per corone nominali 18.000 e obbligazioni del prestito austriaco al 4,2 per cento per nominali corone 79.900;
  • C)vennero lombardate presso la Banca austro-ungarica in Vienna obbligazioni del prestito dello Stato austriaco ad 4,2 per cento nell'ammontare di corone nominali 39.200, obbligazioni del prestito dello Stato austriaco al 4 per cento nell'ammontare di corone nominali 74.600, obbligazioni del primo prestito di guerra austriaco nell'ammontare di corone nominali 205.700, e cio' a copertura di complessive corone 200.000 ed interessi.

[2]La ripartizione materiale delle carte di valore indicate ad b) e c) verra' effettuata suppletoriamente ai sensi dell'articolo 4 di questa Convenzione nella proporzione del 10 per cento a favore del Regno d'Italia e del 90 per cento a favore del Regno S. C. S.

[3]Delle carte di valore indicate ad a) il Governo del Regno d'Italia tratterra' a conto della propria quota parte le obbligazioni, che giusta l'unito prospetto ad II, gli sono assegnate nel complessivo importo di corone nominali austro-ungariche 2200 e ricevera' dal Governo del Regno S. C. S., a pareggio della differenza, dinari 25; tutte le rimanenti carte di valore, indicate ad a), consegnera' al Governo del Regno S.C.S.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art12 · fonte del testo