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[1]Il deposito costituito presso la Filiale della Banca Adriatica in Zara a favore del fondo provinciale nell'importo di corone austro-ungariche 681-026 verra' trattato ai sensi dell'articolo 3 ed il suo equivalente verra' impiegato giusta lo stabilito fra la cessata, Giunta provinciale e la detta Filiale per l'estinzione del debito in conto corrente in lire, contratto dalla Giunta provinciale medesima presso il suddetto Istituto.
[2]In questo deposito e' compreso anche l'importo di corone austro ungariche 106.424 depositato nel novembre 1918 a nome di «N. N. Truppa di Gendarmeria» presso l'Istituto di credito fondiario in Zara e da questo consegnato alla Filiale della Banca Adriatica in Zara, il quale importo si ritiene come restanza di assegni provinciali per l'acquartiera mento della gendarmeria e quindi come proprieta' provinciale.
[3]In quanto l'equivalente suindicato non fosse sufficiente ad estinguere il prestito, il residuo dovuto, sara' tacitato dal Governo del Regno S.C.S. e il Governo del Regno d'Italia, quale sua quota parte, versera' a richiesta al Governo S. C. S. il 10 per cento dell'importo necessario a tale scopo. Se all'incontro dalla conversione delle corone austro-ungariche depositate si ricavasse piu' di quanto occorre per la tacitazione del prestito, il civanzo si ripartira' in ragione del 90 per cento a favore del Regno S. C. S. e del 10 per cento a favore del Regno d'Italia.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
