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I crediti della cessata Provincia di Dalmazia a titolo di restituzione delle anticipazioni concesse dalla Provincia per la rinnovazione dei vigneti distrutti dalla filossera vanno ripartiti fra il Regno d'Italia e il Regno S. C. S. secondo l'appartenenza del terreno, sul quale e' iscritto il diritto di pegno per il relativo debito del possessore del vigneto verso il proprio Comune, e quindi il debito del Comune di Zara, nella sua attuale circoscrizione territoriale, verso l'Erario, nella somma del quale debito e' compreso anche il Credito della Provincia, si diminuisce per gli importi, che dal preesistito Comune di Zara, sono stati concessi verso ipoteca sui vigneti, che non si trovano piu' nel suo territorio.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art21 · fonte del testo