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I crediti della cessata Provincia di Dalmazia verso i Connoti dalmati al titolo di contributo scolastico dei Comuni vanno ripartiti fra il Regno d'Italia ed il Regno S. C. S. secondo l'appartenenza della circoscrizione scolastica, per la quale venne commisurato il contributo. Se la circoscrizione scolastica e' stata divisa dal confine fra i due Stati, il contributo scolastico gia' commisurato per tale circoscrizione si considera annullato, e l'Amministrazione dello Stato, ciascuna per la propria parte, imporra' nuovamente, ove ritenga necessario, il contributo scolastico.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art22 · fonte del testo