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[1]Si riconosce che le corone austro-ungariche 128.000 in obbligazioni dei prestiti di guerra austriaci in deposito presso la Filiale della Banca ipotecaria dello Stato in Spalato, a nome «N. N. Truppa di Gendarmeria» e «Fondo pigioni della Giunta provinciale» sono di appartenenza della Provincia, e vengono quindi ripartite fra il Regno d'Italia ed il Regno S. C. S. nella proporzione di 10:90.

[2]Conformemente a cio' il Governo del Regno S. C. S. consegnera' al Governo del Regno d'Italia obbligazioni nell'importo nominale di corone austro-ungariche 12.000, e precisamente l'obbligazione di nominali corone austro-ungariche 10.000, del terzo prestito di guerra, anno 1915, n. 001475 e l'obbligazione dello stesso prestito di guerra, di corone nominali 2000, n. 223597, con cio' che il Governo del Regno S. C. S. paghera' ancora al Governo del Regno d'Italia a pareggio dinari 200.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art24 · fonte del testo