Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Fondo pensioni a maestri di Scuole popolari.

[2]Le attivita' nette del Fondo pensioni a maestri popolari vengono accertate in corone nominali austro-ungariche 100.700 in carte di valore, che si trovano presso il Governo del Regno d'Italia (Prospetto VIII). Ai sensi dell'articolo 21, punto 6 della Convenzione sugli Accordi generali, si stabilisce che delle medesime spetta il 16 per cento al Regno d'Italia e l'84 per cento al Regno S. C. S.

[3]In conformita' a cio', il Governo del Regno d'Italia tratterra' per conto della propria quota le carte di valore assegnategli giusta il prospetto nell'importo complessivo di corone nominali austro-ungariche 1600 e consegnera' tutte le rimanenti carte di valore, specificate nel prospetto ai numeri 1, 2, 3, al Governo del Regno S. C. S., il quale da parte sua paghera' a pareggio dinari 32 al Governo del Regno d'Italia.

[4]La ripartizione materiale delle carte di valore indicate al n. 4 del prospetto verra' effettuata suppletoriamente ai sensi dell'articolo 4 di questa Convenzione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art25 · fonte del testo