Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Fondo «Pensioni impiegati comunali».
[2]Le attivita' nette del Fondo " Pensioni impiegati comunali " vengono accertate in corone nominali austro-ungariche 1.085.014,39. Le carte di valore del fondo si trovano presso il Governo del Regno d'Italia (Prospetto X).
[3]Ai sensi dell'articolo 21 punto 6 della Convenzione sugli Accordi Generali viene stabilito che di tali attivita' spetta il 16 per cento al Regno d'Italia e 1'84 per cento al Regno S. C. S.
[4]In conformita' a cio' il Governo del Regno d'Italia tratterra', per conto della propria quota-parte, le carte di valore assegnategli giusta il prospetto nell'importo complessivo di corone nominali austro-ungariche 54.600, e dal patrimonio del fondo gli viene assegnato il credito verso il Comune di Zara nell'importo di corone austro-ungariche 42.665,30. Tutte le rimanenti carte di valore indicate ai nn. 1, 2, 3, del prospetto il Governo del Regno d'Italia consegnera' al Governo del Regno S. C. S.. A quest'ultimo vengono assegnati tutti i crediti del fondo verso i Comuni dalmati, ad eccezione di Zara e Lagosta, con l'obbligo di assumere a proprio carico il debito del fondo per le pensioni di impiegati comunali insolute e di pagare in contanti al Governo del Regno d'Italia dinari 17.957,75 a pareggio della differenza. In questo computo e' compresa anche l'anticipazione dello Stato S. C. S. indicata nel prospetto al n. 3 delle passivita'.
[5]Le attivita' indicate ai nn. 5 e 6 nonche' le passivita' indicate al n. 2 verranno divise materialmente in via suppletoria ai sensi dell'articolo 4 di questa Convenzione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
