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[1]Fondo «Pensioni impiegati provinciali».
[2]Il patrimonio netto del fondo pensioni impiegati provinciali si accerta in corone nominali austro-ungariche 200.944,16 (Prospetto XI). Le carte di valore si trovano presso il Governo d'Italia.
[3]Ai sensi dell'articolo 21, punto 6 degli Accordi Generali si stabilisce che di cio' spetta il 16 per cento al Regno d'Italia e 1'84 per cento al Regno S. C. S..
[4]In conformita' a cio' il Governo del Regno d'Italia tratterra', per conto della propria quota parte, le carte di valore assegnategli giusta il prospetto nell'importo complessivo di corone nominali austro-ungariche 32.200, e paghera' al Governo S. C. S. dinari 346 a titolo di pareggio; esso consegnera' al Governo del Regno S. C. S. tutte le rimanenti carte di valore indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 del prospetto.
[5]Le attivita' specificate ai nn. 5 e 6, come pure la passivita' indicate al n. 1 del prospetto verranno materialmente ripartite in via suppletoria, ai sensi dell'articolo 4 di questa Convenzione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
