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[1]Fondo «Pompieri».

[2]Il patrimonio netto del Fondo «Pompieri» si accerta in corone nominali austro-ungariche 140.572,09 (Prospetto XII). Le carte di valore si trovano presso il Governo del Regno d'Italia. Il patrimonio viene ripartito fra il Regno d'Italia e il Regno S. C. S. nella proporzione di 10:90.

[3]In conformita' a cio', il Governo del Regno d'Italia, tratterra' a conto della propria quota-parte le carte di valore assegnategli giusta il prospetto nell'importo complessivo di corone nominali austro-ungariche 11.600, e paghera' al Governo del Regno S. C. S. a titolo di pareggio dinari 455. Tutte le rimanenti carte di valore indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 del prospetto esso consegnera' al Governo del Regno S. C. S..

[4]Le attivita' ai nn. 5 e 6 e le passivita' al n. 1 del prospetto verranno materialmente ripartite in via suppletoria ai sensi dell'articolo 4 di questa Convenzione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art29 · fonte del testo