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[1]Fondo «Famiglie militi dalmati mobilizzati».

[2]Le attivita' nette del Fondo «Famiglie militi dalmati mobilizzati» vengono accertate in corone nominali austro-ungariche 35.630 (Prospetto XIII). Le carte di valore si trovano presso il Governo del Regno d'Italia. Il patrimonio viene ripartito fra il Regno d'Italia ed il Regno S. C. S. nella proporzione di 10:90.

[3]In conformita' a cio' il Governo del Regno d'Italia tratterra' a conto della propria quota le carte di valore assegnategli giusta il prospetto nell'importo complessivo di corone nominali austro-ungariche 1400, e consegnera' al Governo del Regno S. C. S. tutte le rimanenti carte di valore indicate ai nn. 1, 2, 3, del prospetto.

[4]Il Governo del Regno S. C. S. paghera' al Governo del Regno d'Italia dinari 83,25 a titolo di pareggio, mentre si assume il pagamento degli arretrati indicati nel prospetto ai n. 1 delle passivita'. Le attivita' al n. 4 verranno materialmente ripartite in via suppletoria ai sensi dell'articolo 4 di questa Convenzione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art30 · fonte del testo