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[1]Fondo per la costruzione dell'ospedale provinciale in Cattaro.

[2]Si accerta che il patrimonio netto di questo fondo importa corone nominali austro-ungariche 188,430,67 e lire italiane 12.750. Le carte di valore ed il minerario si trovano presso il Governo del Regno d'Italia. Il patrimonio va ripartito fra il Regno d'Italia e il Regno S. C. S. nella proporzione di 10:90 (Prospetto XVI).

[3]In conformita', a cio' il Governo del Regno d'Italia trattera' per conto della propria quota le carte di valore assegnategli giusta il prospetto nell'importo complessivo di corone nominali austro-ungariche 7400 e del numerario in cassa lire italiane 1275. Tutte le rimanenti carte di valore indicate al n. 1 e 2 delle attivita' nonche' lire italiane 11.475 in numerario esso consegnera' al Governo S. C. S. il quale, da parte sua, paghera' al Governo del Regno d'Italia, a pareggio, dinari 155.

[4]Le attivita' indicate nel prospetto ai nn. 3, 4, 5, e le passivita' al n. 1 verranno materialmente ripartite in via suppletoria ai sensi dell'articolo 4 di questa Convenzione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art34 · fonte del testo