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Le anticipazioni accordate dal fondo scolastico per la costruzione e manutenzione degli edifici scolastici spettano, ai sensi dell'articolo 21 punto 7 della Convenzione sugli Accordi generali, a quella delle due parti, nel cui territorio si trova l'edificio, per il quale era stata concessa l'anticipazione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art37 · fonte del testo