Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Premesso che l'edificio del Consiglio provinciale di agricoltura in Zara passa, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21, n. 1 della Convenzione sugli Accordi generali, in proprieta' del Regno d'Italia, si conviene:
[2]1° Tutti gli obblighi ed i diritti del Consiglio provinciale di Agricoltura, che derivano dal contratto 14 ottobre 1913 relativamente al prestito ipotecario, conchiuso fra il Consiglio provinciale di agricoltura e l'Istituto provinciale di Credito fondiario del Regno di Dalmazia, vengono assunti dal Regno d'Italia,
[3]2° Poiche' lo stato del detto prestito importava al 31 agosto 1921 corone austro-ungariche 223.582,90, che giusta le leggi del Regno d'Italia vanno convertite in lire italiane 131.149,74, e poiche' tale somma di lire, secondo il corso medio del dinaro all'epoca della stima, corrisponde a dinari 536.598,96, si diffalca questo importo dal valore della stima, fissato nel relativo verbale in 2.690.626,25 dinari, ed a base della ripartizione si stabilisce il valore netto con dinari 2.154.027,29.
[4]Ai sensi dell'articolo 21 n. 3 della Convenzione sugli Accordi generali, il Governo del Regno d'Italia paghera' al Governo del Regno S. C. S. dinari 1.938.624,56 a pareggio della differenza fra il valore dell'edificio e la quota di partecipazione del 10 per cento, spettante al Regno d'Italia (Prospetto I, punto 2).
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
