Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Le carte di valore si ripartiranno per gruppi, in modo che a ciascuna parte venga possibilmente assegnato un determinato percento di carte di ogni gruppo; le differenze verranno conguagliate in contanti, calcolando una corona austro-ungarica nominale con 25 centesimi di dinaro.

[2]Nei casi in cui tale ripartizione materiale non e' gia' effettuata in questa Convenzione, il Governo del Regno d'Italia, non appena possibile, procedera' a sua scelta alla ripartizione materiale di tali carte di valore o del loro equivalente, sia in carte di valore della stessa categoria, sia in carte di valore di altra categoria sia in denaro, in conformita' ai principi suddetti ed alla ripartizione virtuale stabilita in questa Convenzione per ogni singolo fondo. Riguardo alle obbligazioni di Stato austriache prebelliche, il Governo del Regno d'Italia dara' l'adesione scritta necessaria perche' esse vengano passate al blocco nazionale del Regno S.C.S., ai sensi dell'articolo 203 del trattato di San Germano.

[3]Il Governo del Regno d'Italia provvedera' al riscatto delle carte valori date in pegno alla Banca austro-ungarica, nella intelligenza che l'onere derivante sara' posto a carico dei due contraenti nelle stesse proporzioni nelle quali le carte valori saranno distribuite fra i due Paesi.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art4 · fonte del testo