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[1]Fondo provinciale di carestia.

[2]Viene accertato che il patrimonio del Fondo provinciale di carestia consiste: a) di obbligazioni di Stato austriache, prebelliche, rastrellate e non convertite nell'importo di corone austro-ungariche 214.800, trovantisi in possesso del Governo del Regno d'Italia, libere da lombardi o da qualsiasi altro vincolo; b) di crediti verso Comuni dalmati su territorio, S. C. S. per il complessivo importo di corone austro-ungariche 430.253,70; c) di corone austro-ungariche 117.991,99, censite e non cambiate, che si trovano nella Cassa erariale in Zara.

[3]Con riguardo al fatto che fra le Parti contraenti sono controversi il carattere del Fondo provinciale di carestia ed il modo della sua ripartizione, viene a sistemazione di esso pattuito in via di amichevole transazione quanto segue:

[4]Le obbligazioni di Stato austriache prebelliche nell'importo di nominali complessive corone austro-ungariche 214.800, e cosi' pure il numerario in 117.991,99 corone austro-ungariche vengono per intero assegnate al Regno d'Italia, mentre i crediti verso i Comuni dalmati in territorio S. C. S., nel complessivo ammontare di 430.253,70 corone austro-ungariche, vengono per intero aggiudicati al Regno S. C. S. (Prospetto XIX).

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art41 · fonte del testo