Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I tagliandi delle carte di valore, maturati e non riscossi, non vengono presi in considerazione nel conteggio: essi, rispettivamente il loro equivalente, verranno consegnati a quella parte, a cui venne assegnato il relativo titolo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art5 · fonte del testo