Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I crediti reciproci tra i fondi provinciali menzionati all'articolo 1 comma primo non vengono presi in considerazione nel conteggio, in quanto non mutano lo stato patrimoniale dei fondi medesimi presi nella loro totalita'.
[2]Gli introiti da imposizioni pubbliche, destinati in origine a coprire parzialmente i bisogni dei singoli fondi, vanno considerati e conteggiati come introiti del fondo provinciale, perche' aumentano rispettivamente diminuiscono il disavanzo o il civanzo di questo fondo.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
