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[1]I crediti reciproci tra i fondi provinciali menzionati all'articolo 1 comma primo non vengono presi in considerazione nel conteggio, in quanto non mutano lo stato patrimoniale dei fondi medesimi presi nella loro totalita'.

[2]Gli introiti da imposizioni pubbliche, destinati in origine a coprire parzialmente i bisogni dei singoli fondi, vanno considerati e conteggiati come introiti del fondo provinciale, perche' aumentano rispettivamente diminuiscono il disavanzo o il civanzo di questo fondo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art6 · fonte del testo